L’art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che l’attività di esecuzione dei lavori di importo stimato uguale o superiore a 150.000,00 Euro, venga eseguita sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché sulla base di un elenco annuale che comprenda quei lavori che si intende avviare nel primo anno di validità del programma. L’art. 37, comma 1, lettera a), stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con il bilancio. A decorrere dal 01.01.2024, la programmazione triennale dei lavori è soggetta a pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di Anac.